SI. La maternità adottiva è equiparata alla maternità biologica e gode degli stessi diritti. La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
Si intende il periodo che intercorre tra un provvedimento di affido a scopo adottivo di un minore proveniente da un Paese non firmatario della Convenzione dell'Aja, e la pronuncia di adozione definitiva da parte di un Tribunale dei Minori italiano. Durante tale periodo i Servizi Sociali competenti incontreranno la famiglia per valutare l'inserimento del minore e ravvisare il suo effettivo interesse all'adozione definitiva in quel nucleo familiare.
E’ possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l’adozione?
SI, é possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l'adozione internazionale, incluse le spese di viaggio nella misura del 50 per cento a condizione che tali spese siano certificate dall'ente autorizzato.
Gli italiani residenti all’estero possono adottare secondo la legge dello Stato in cui risiedono?
SI. Purchè dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso Paese e di avervi avuto la residenza da almeno due anni. Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma.
Può una coppia adottare in un Paese nel quale non operano enti?
SI. Soltanto se può documentare motivi validi (es: uno dei due coniugi é cittadino di quel Paese o vi sia vissuto o vi abbia lavorato per un certo periodo di tempo). In questo caso sarà seguito dal Servizio Sociale Internazionale - Sezione Italiana, previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.
Sì. Se il pagamento viene fatto a mezzo bonifico bancario, è necessario conservare gli estratti conto della banca o le ricevute dei bonifici. Se il pagamento viene fatto a mezzo bollettino postale è necessario conservare le ricevute dei bollettini. La ricevuta che CIFA invierà per attestare di aver ricevuto il pagamento non ha valore fiscale.
Quale è il primo passo da fare per iniziare una procedura di adozione internazionale?
Occorre rivolgersi ai Servizi Sociali territoriali competenti, che forniranno informazioni sull'Iter da seguire. Saranno gli stessi Servizi a compiere gli accertamenti necessari sulla coppia, redigere una relazione psico - sociale che successivamente sarà valutata dal Tribunale che esprimerà il suo giudizio.
Un single puo’ effettuare una adozione internazionale?
NO Secondo la legge italiana un single può adottare solo in Italia, ma la situazione del bambino adottabile deve potersi inquadrare nei casi particolari, nei quali viene tenuta in considerazione la particolare relazione affettiva tra il minore e la persona singola; questo particolare legame, che viene ad acquistare rilevanza giuridica, deve essere precedente all'accertamento dello stato di abbandono. Ad esempio, un bambino che si trovi in stato di abbandono per mancanza di cure o maltrattamenti, e i cui genitori siano giudicati irreversibilmente inadeguati, può essere dato in adozione a un parente o conoscente che si prenda cura di lui e con cui abbia costruito un legame affettivo profondo. Il giudice che istruisce il caso, appresa l'esistenza di tale legame affettivo e valutato che questo non possa essere spezzato senza produrre gravi danni psicologici al bambino, ptrà riconoscere quel legame e trattare il caso come "particolare"; il Tribunale si pronunzierà sull'adozione. A differenza dell'adozione piena e legittimante, quest'ultima mantiene i rapporti del bambino con la famiglia di origine e non sostituisce il cognome della persona singola a quello del minore, ma lo aggiunge.
NO. Per adottare in Italia è indispensabile essere sposati. Tuttavia, lo stato di convivenza precedente al matrimonio viene comunque tenuto in considerazione in alcuni casi. Per esempio, se la coppia non ha ancora maturato i tre anni di matrimonio richiesti dalla legge, ma ha precedentemente convissuto per un periodo che, cumulato ai mesi di matrimonio, raggiunge i tre anni, può presentare domanda di idoneità all'adozione. Faranno fede, per accertare la convivenza come stabile e continuativa, prove documentali o testimoniali.
NO. La proposta non è vincolante. Va però precisato che il rifiuto di un abbinamento da parte di una famiglia deve essere assolutamente motivato e giustificato.
Quanto tempo occorre, mediamente, dal conferimento dell’incarico alla proposta di adozione?
I dati sulle adozioni concluse nel 2009 dal Cifa, che vanno letti come un dato puramente statistico e non indicativo del trend futuro, danno un tempo medio di attesa di:
- attesa tra la data dell’incarico e la data di abbinamento da 15,8 a 18,2
- attesa tra la data di incarico e l’arrivo del minore da 18,2 a 21,8
Una coppia in possesso del decreto di idoneità può rivolgersi ad un ente autorizzato che non opera nella propria Regione di residenza?
SI. E' possibile revocare l'incarico ad un Ente per conferirlo ad un altro.
Va detto però che tra i due Enti interessati sarà avviato un confronto sulle motivazioni espresse dalla coppia.
Come devono procedere le coppie che hanno accolto un minore bielorusso per soggiorni climatici temporanei e che intendono avviare la procedura di adozione nei loro confronti ?
Occorre presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione nominativa presso il Tribunale minorile competente. Una volta ottenuto il decreto di idoneità , la coppia potrà avviare la procedura senza l'intervento di un ente autorizzato se l'ospitalità del minore é iniziata anteriormente alla data del 16 novembre 2000, e se avrà richiesto alla Commissione l'autorizzazione al proseguimento entro il 31/12/2002.